LA CORTE DI CASSAZIONE

    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso
proposto  da  Fondazione Religione Pio Lascito Spigno, in persona del
presidente  Luciano  Zizzo,  elettivamente  domiciliato  in Roma, via
Bettolo  n. 17,  presso lo studio dell'avvocato Federico Vagnoni, che
lo  difende unitamente all'avvocato Giorgio Villani, giusta procura a
margine, ricorrente.
    Contro: comune di Genova, in persona del sindaco Giuseppe Pericu,
elettivamente  domiciliato  in Roma, viale G. Cesare n. 14, presso lo
studio  dell'avvocato  Enrico  Romanelli  che  lo  difende unitamente
all'avvocato Edda Odone, giusta procura in calce, controricorrente.
    Avverso  la  sentenza  n. 96/2002  della  Commissione  tributaria
regionale di Genova, depositata il 16 gennaio 2002;
    Udita  la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26 giugno 2003 dal consigliere dott. Simonetta Sotgiu;
    Udito,  per  il  ricorrente,  l'avvocato  Vagnoni  che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;
    Udito,  per  il resistente, l'avvocato Pafundi (con delega che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
    Udito  il  p.m.  in  persona  del  sostituto procuratore generale
dott. Vincenzo  Marinelli  che  ha  concluso  in  via preliminare per
l'accoglimento della eccezione di incostituzionalita', la sospensione
del  giudizio e la rimessione degli atti; in subordine il rigetto del
ricorso.

                          Ritenuto in fatto

    Che  la  Fondazione di Religione Pio Lascito Spigno, proprietaria
di  immobile  sito  in Genova, piazza Campetto nn. 5 e 17, sottoposto
alla  tutela  di  cui  all'art. 4,  legge n. 1089/1939 (relativo agli
immobili  sottoposti a tutela di proprieta' di comuni, province, enti
ed  istituti  legalmente  riconosciuti), ha chiesto il rimborso della
somma  di  L.  12.256.000  con  interessi,  quale  I.C.I.  versata in
eccedenza per gli anni dal 1994 al 1997;
        che  il  comune  di Genova ha respinto la richiesta eccependo
che  il  piu'  favorevole  calcolo  dell'I.C.I. previsto dall'art. 2,
comma  5,  della  legge  24  marzo  1993, n. 75, riguarda, secondo il
citato dettato legislativo, i soli immobili (appartenenti a privati),
sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1089/1939;
        che avverso il diniego di rimborso la Fondazione di Religione
Pio  Lascito  Spigno  ha proposto ricorso alla Commissione tributaria
provinciale  di  Genova, avanti alla quale si e' costituito il comune
di  Genova,  ribadendo  le  ragioni  del  diniego  e  contestando  la
certificazione integrativa rilasciata dalla locale Sopraintendenza ai
beni  culturali con nota prot. n. 13132 del 3 dicembre 1999, volta ad
assimilare  i  beni indicati nell'art. 4 della legge n. 1089/1939 con
quelli di cui all'art. 3 stessa legge;
        che  la  Commissione  tributaria  provinciale ha condiviso la
tesi del comune, con sentenza 14 febbraio 2000;
        che    la   menzionata   Fondazione   ha   proposto   appello
evidenziando:
          1)  che  gli  articoli 1,  2  e  5 della legge n. 1089/1939
individuano  i  beni,  a chiunque appartenenti, soggetti al vincolo e
tutela di cui a tale legge;
          2)  che  in particolare gli articoli 3 e 4 di tale legge si
limitano   a   stabilire   le   procedure  e  le  condizioni  per  il
riconoscimento  delle  caratteristiche  di cui agli articoli 1, 2 e 5
stessa legge, e la soggezione al vincolo, che per i beni appartenenti
a  privati,  di  cui  all'art. 3, comporta l'emanazione di un formale
atto    di    notifica    ministeriale,   mentre   l'art. 4   dispone
l'assoggettamento  diretto  e  condizionato  dei  beni appartenenti a
soggetti pubblici o non aventi scopo di lucro degli immobili indicati
all'art. 1,  mediante  trasmissione  di  elenco,  con la precisazione
dell'operativita'  del  vincolo  anche in assenza di elencazione o di
dichiarazione;
          3)  che essendo oggettivo, e non soggettivo, il presupposto
della  tutela,  in quanto riguardante tutti gli immobili di rilevante
interesse  storico  e  artistico, l'art. 2, quinto comma, della legge
n. 75  del  1993  non  aveva escluso il trattamento agevolativo per i
beni  degli  enti,  generalmente  degni  di  maggior apprezzamento in
considerazione  della  loro  natura  istituzionale  non lucrativa, ma
aveva  piuttosto  esteso le agevolazioni anche agli immobili privati,
di  cui  fossero  documentate  le caratteristiche attraverso apposito
decreto di vincolo;
          4)  che  una  diversa interpretazione della legge n. 75 del
1993  configurerebbe come viziato di illegittimita' costituzionale il
disposto  dell'art. 2, quinto comma, di tale legge, in relazione agli
articoli 3, 9 e 53 della Costituzione;
        che  la  Commissione  tributaria  regionale della Liguria con
sentenza 3 dicembre 2001 - 16 gennaio 2002, ha confermato la sentenza
di  primo  grado,  sull'assunto  della  specialita' del richiamo, non
suscettibile di interpretazione estensiva, operato dall'art. 2, comma
5,  della  legge  n. 73/1993,  al solo art. 3, e non all'art. 4 della
legge  n. 1089  del 1939, peraltro in conformita' della previsione di
cui   all'art. 11,  comma  secondo,  della  legge  n. 413  del  1991,
attinente  i  benefici  in  tema di imposte dirette, relativamente ai
soli  immobili vincolati ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1089 del
1939.  Secondo la Commissione tributaria regionale, che ha richiamato
la sentenza 18 marzo 1999, n. 2442 della Corte di cassazione, in tema
di  fissazione  dell'imponibile  IRPEF  per gli immobili vincolati a'
sensi   dell'art. 3   della   legge   n.1089/1939,  la  eccezione  di
costituzionalita' proposta dalla Fondazione in ordine alla disparita'
di  trattamento  fra  immobili  degni  di  eguale tutela, e' priva di
rilevanza, essendo la scelta legislativa, assolutamente discrezionale
e  ragionevolmente giustificata dalla esigenza di agevolare i privati
proprietari   di   beni,  su  cui  incidono  fortemente  i  costi  di
manutenzione  e  conservazione  dei beni stessi, circostanza che, nel
caso  degli  immobili  di cui all'art. 11, secondo comma, della legge
n. 413  del  1991,  rende  difficile desumere dal reddito locativo il
reddito effettivo;
        che  la Fondazione di religione Pio Lascito Spigno ha chiesto
la  cassazione  di  tale sentenza con ricorso, illustrato da memoria,
con   cui,   adducendo   la  violazione  dell'art. 2,  comma  5,  del
decreto-legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, nella legge 24 marzo
1993,  n. 75,  degli  articoli 122 e 14 c.p.c., degli articoli 3, 9 e
55,  Cost.  e  dell'art. 23  della legge n. 87/1993, nonche' vizio di
motivazione,  ribadisce che oggetto del vincolo, a' sensi della legge
n. 1089 del 1939, sono tutti i beni che rivestono rilevante interesse
storico  o  artistico,  di  cui  agli  articoli 1  e  5  della  legge
n. 1089/1939, non gia' i soggetti a cui essi appartengono, mentre gli
articoli 3 e 4 di tale legge individuano le procedure e le condizioni
per  il  riconoscimento del vincolo stesso, il quale nel caso di beni
appartenenti a privati, e' subordinato al preventivo provvedimento di
notifica, mentre nel caso di enti o istituzioni interviene ope legis.
Peraltro, nel caso di specie, con decreto 9 giugno 2000, n. 17800 del
Ministero  per  i beni e le attivita' culturali, e' stato formalmente
certificato  l'interesse  «particolarmente  importante» del complesso
immobiliare  di  proprieta' della Fondazione, peraltro gia' vincolato
ope  legis. Pertanto, secondo la ricorrente, ove non si accettasse la
tesi  secondo cui il legislatore del 1993 non ha inteso escludere dal
trattamento   agevolativo   i   beni   di   Enti,  degni  di  maggior
apprezzamento  in considerazione della loro natura istituzionale (non
lucrativa)  e  costituenti  la maggior parte del patrimonio artistico
nazionale,  la  interpretazione del cit. art. 2, comma 5, della legge
n. 75/1993  fornita  dai giudici tributari di merito non sottrarrebbe
al   sospetto   di  illegittimita'  costituzionale  tale  norma,  per
violazione degli articoli 3, 9 e 53 della Carta costituzionale;
        che  il  comune  di  Genova  ha  resistito con controricorso,
illustrato  anch'esso  da  memoria,  con  la  quale in particolare si
sottolinea   che  il  legislatore,  con  la  disposizione  della  cui
applicazione  si  controverte,  ha inteso assicurare (anche alla luce
della  nuova  disciplina  della materia: articoli 5 e 6 del d.lgs. 29
ottobre  1999,  n. 490)  un  trattamento fiscale non gia' a favore di
tutti  gli  immobili di cui all'art. 1 della legge n. 1089/1939, ma a
solo a quelli riconosciuti di interesse particolarmente importante;
    Si osserva

                         I n  d i r i t t o

    L'art. 2,  comma 5, della legge 24 marzo 1993, n. 75, dispone che
«per gli immobili di interesse storico e artistico a' sensi dell'art.
3,  legge  1° giugno  1939,  n. 1089  ... la base imponibile, ai fini
dell'imposta  comunale  sugli  inmobili  e' costituita dal valore che
risulta  applicando  alla  rendita  catastale,  determinata  mediante
l'applicazione  della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle
previste  per  le abitazioni della zona censuaria nella quale e' sito
il  fabbricato,  i  moltiplicatori  di  cui  all'art. 5, comma 2, del
d.lgs.  30  dicembre  1992,  n. 504»;  tale  dettato  sostanzialmente
riproduce  il testo dell'art. 11, n. 2, della legge 30 dicembre 1991,
n. 413,  che  in  tema di imposte dirette, a modifica ed integrazione
del  t.u. delle imposte dirette n. 917 del 1986 art. 34) dispone: «In
ogni  caso,  il  reddito  degli  immobili  riconosciuti  di interesse
storico  o  artistico,  a'  sensi  dell'art. 3, legge 1° giugno 1939,
n. 1089  ...  e' determinato mediante l'applicazione della minore fra
le  tariffe  d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria
nella quale e' collocato il fabbricato.
    Ma   mentre   in   materia  di  redditi  delle  persone  fisiche,
l'agevolazione  e' giustificata dalle ragioni addotte da questa Corte
con  la  sentenza  2242  del  1999,  relative  ai  maggiori  oneri di
manutenzione  e  conservazione  incombenti  sui  privati,  in  quanto
persone fisiche proprietarie di immobili sottoposti al vincolo di cui
all'art. 3  della  legge  n. 1089/1939, essendo diversa la disciplina
impositiva diretta, relativa agli enti ed in particolare a quelli non
commerciali  (art. 87 e 108 e segg. d.P.R. 22 dicembre l986, n. 917),
nel  caso dell'I.C.I., che e' imposta giustificata dal solo «possesso
di  fabbricati,  di  aree  fabbricabili  e  di terreni agricoli ... a
qualunque  uso  destinati»  (art. 1, d.lgs. n. 504/1992), non e' dato
operare  una  distinzione  fra  soggetti  privati ed enti, pubblici o
privati, quali soggetti passivi dell'imposta stessa.
    Tale  considerazione,  mentre rende inconferente l'argomentazione
della  Commissione tributaria regionale della Liguria, che giustifica
la  discriminazione  soggettiva,  a'  fini  dell'agevolazione  di cui
all'art. 2,  comma 5, della legge n. 75 del 1993, fra gli immobili di
interesse storico ed artistico di cui agli articoli 3 e 4 della legge
n. 1089 del 1939 anche con il richiamo all'art. 11 della legge n. 413
del   1991   in   tema  di  imposte  dirette,  comporta  tuttavia  la
impossibilita'   di   ritenere   estensibile   il  beneficio  fiscale
rigorosamente  limitato  dall'art. 2,  comma 5, della legge n. 75 del
1993  a  determinate  categorie  di  beni  e  di  atti («gli immobili
riconosciuti  di  interesse  storico e artistico a' sensi dell'art. 3
....»),   ricercando  una  ratio  legis  unificatrice  delle  ipotesi
previste  dai  cit.  articoli 3  e  4,  legge n. 1089/1939, ratio non
presente,  o  quanto  meno non individuabile, in una norma che appare
mera  trasposizione  di  dettato  normativo relativo ad altri tributi
fondati su differenti presupposti.
    Premessa quindi la impossibilita' di interpretare il cit. art. 2,
legge  n. 75/1993  in maniera diversa da come lo hanno interpretato i
giudici  tributari  di merito nel respingere la tesi della Fondazione
di  Religione  Pio  Lascito Spigno, permane tuttavia il dubbio che la
disposizione in esame vulneri il dettato costituzionale, sia sotto il
profilo  della  parita'  di trattamento (art. 3 Cost.) fra situazioni
analoghe,  sia  con  riferimento alla uniforme validita' della tutela
del  patrimonio  artistico  nazionale (art. 9 Cost., sia infine sotto
l'aspetto  della  capacita'  contributiva,  a'  fini ICI dei soggetti
passivi dell'imposta stessa come distinti dagli articoli 3 e 4, legge
n. 1089/1939.
    Per  quanto  attiene infatti l'art. 3 Cost., l'osservazione della
ricorrente,  secondo  la  quale  la  norma  agevolativa  in argomento
riserverebbe  un  trattamento fiscale deteriore, rispetto ai privati,
ad  un  soggetto,  quale un ente senza scopo di lucro, potenzialmente
meritevole   di   un   trattamento   piu'   favorevole,  puo'  essere
ulteriormente  rafforzata  dal  rilievo  che il presupposto oggettivo
dell'ICI  e'  identico  per  tutti  i soggetti passivi proprietari di
immobili,  cosi'  come e' identica la caratteristica richiesta per la
tutela  dei beni facenti parte del patrimonio storico e artistico, di
cui  all'art.  1  della  legge  n. 1039  del 1989. Tale identita' dei
presupposti  oggettivi  dell'imposizione  comporta  che  le eventuali
agevolazioni  soggettive  debbono essere particolarmente giustificate
sotto  il  profilo della ragionevolezza, trovando la discrezionalita'
del  legislatore  tributario un limite proprio sotto tale profilo (C.
cost.  ordinanza  n. 174/2001), il quale rileva anche con riferimento
alla tutela del patrimonio storico ed artistico della Nazione, di cui
all'art. 9   Cost.,   dato  che  gli  oneri  di  conservazione  e  di
manutenzione   degli  immobili  complessivamente  tutelati  a'  sensi
dell'art. legge   n. 1089/1939   (ed   ora  dal  d.lgs.  n. 490/1999)
indubbiamente  gravano, oltreche' sui privati beneficiati dalla norma
in  questione,  sugli  enti  possessori  di  una  rilevante parte del
patrimonio  artistico  e  storico,  come  ha  riconosciuto la legge 2
agosto  1982, n. 512, che considera oneri deducibili a' fini IRPEF ed
IRPEG  (art. 3  n. 1)  le  spese sostenute da tutti i soggetti (senza
distinzione   alcuna)   obbligati  alla  manutenzione,  protezione  e
restauro  delle  cose  vincolate a' sensi della legge 1° giugno 1939,
n. 1089,  agevolazioni unitariamente presenti per tali soggetti anche
negli  articoli 2,  3,  4  e  5 della stessa normativa; nonche' dalla
legge   6   marzo   1958,   n. 243   che  ha  esonerato  dall'imposta
proporzionale  di registro (Cass. n. 2102/1975) tutte le ville venete
anche  in  assenza  di  formale  provvedimento di vincolo, proprio in
funzione del riconoscimento della tutela generalizzata degli immobili
aventi   le  caratteristiche  di  cui  alla  legge  n. 1089/1939.  Il
prevalente  interesse  pubblico  per  la conservazione del patrimonio
storico  ed  artistico,  oggettivamente considerato, giustifica legge
n. 1089/1939.  Il  prevalente interesse pubblico per la conservazione
del  patrimonio  storico  ed  artistico,  oggettivamente considerato,
giustifica  altresi'  (C.  cost. n. 13/80) l'intervento espropriativo
regionale (legge Reg. Sicilia 15 dicembre 1978, n. 15) per provvedere
alle  opere  di restauro, (comunque programmabili ed eseguibili dallo
Stato:   C.  cost.  n. 70/95),  ove  i  proprietari,  indistintamente
considerati,  non  siano  in  grado di farvi fronte (d.P.R. 22 aprile
1994, n. 368).
    L'art. 2,  quinto  comma,  della  legge  n. 75  del  1993  sembra
vulnerare,   sotto   il  profilo  della  irragionevolezza,  anche  il
principio  di  capacita'  contributiva  di  cui all'art. 53 Cost., in
quanto  nega un'agevolazione fiscale a soggetti privi di finalita' di
lucro,   sottoponendoli   ad  un  trattamento  fiscale  deteriore  in
relazione   a   beni   solitamente   da   essi   posseduti  per  fini
istituzionali,  rispetto  ai  privati che possono ricavare da beni di
analoghe  caratteristiche  redditi  superiori,  i  quali  non vengono
tassati  se  non nella proporzione prevista dal citato art. 11, n. 2,
della  legge  n. 413 del 1991, ovvero detassati a' sensi dell'art. 8,
legge n. 431/1998.
    Per  quanto  esposto la Corte ritiene la rilevanza della eccepita
questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma,
legge  24  marzo  1993,  n. 75,  in relazione agli articoli 3, 9 e 53
Cost.,    laddove   tale   norma   non   riconosce   l'applicabilita'
dell'agevolazione  fiscale  in  essa  prevista  a  tutti  i  soggetti
proprietari  di  immobili  di  interesse storico ed artistico, di cui
agli articoli 1, 3 e 4 della legge n. 1089/1999.